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La sicurezza delle macchine durante l’attività lavorativa

La sicurezza delle macchine durante l’attività lavorativa deve essere garantita sempre.

Si è ribadito che la sicurezza delle macchine durante l’attività lavorativa deve essere garantita sempre, in modo tale da evitare eventi lesivi a carico dei singoli lavoratori dovuti a negligenza e o imprudenza e che la loro “eccessiva confidenza” con l’utilizzo delle macchine cui sono addetti possa essere causa di distrazioni dannose per la loro incolumità.

Leggi la sintesi della sentenza.

La sicurezza delle macchine durante l’attività lavorativa deve essere garantita sempre, in modo tale da evitare eventi lesivi a carico dei singoli lavoratori dovuti a negligenza e o imprudenza Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 42500 del 5 novembre 2009.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n°42500/09, sulla scia di un orientamento ormai consolidato (vedi sentenza 36857/09), e già seguito prima dell’entrata in vigore del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (vedi sentenze. 38860/05; 22036/03; 4846/03), si è ribadito che la sicurezza delle macchine durante l’attività lavorativa deve essere garantita sempre, in modo tale da evitare eventi lesivi a carico dei singoli lavoratori dovuti a negligenza e o imprudenza e che la loro “eccessiva confidenza” con l’utilizzo delle macchine cui sono addetti possa essere causa di distrazioni dannose per la loro incolumità.

Il caso riguarda l’infortunio sul lavoro occorso ad una lavoratrice che all’interno di uno stabilimento era addetta ad una macchina "curvatubi" era rimasta incastrata tra le parti meccaniche della macchina stessa ancora in movimento subendo la parziale amputazione del terzo dito della mano destra.

Responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il direttore di produzione e tecnico dell'azienda in qualità di "responsabile antinfortunistico" perché non aveva provveduto a segregare in modo idoneo gli organi motori della macchina. Lo stesso con una sentenza del Tribunale poi confermata dalla Corte di Appello è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'articolo 590 del codice penale in danno del lavoratore che aveva subite le lesioni gravi a seguito dell’infortunio. In seguito a tale condanna l’imputato aveva presentato ricorso in cassazione, articolando tre motivi:

  1. Esclusiva responsabilità della lavoratrice per comportamento estraneo al processo produttivo e quindi a lei imputabile per propria negligenza
  2. Mancata convocazione del responsabile alle riunioni periodiche in tema di prevenzione dai rischi, con conseguente sua assenza alle stesse
  3. Mancanza di capacità di spesa a lui attribuita. I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato i motivi addotti e dichiarato infondato il ricorso.

In merito al primo motivo di ricorso la Corte ha dichiarato che la condotta negligente della lavoratrice non poteva essere a lei imputabile perché:” le misure di prevenzione antinfortunistica sono previste proprio per evitare le conseguenze di condotte negligenti od imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi motori(che il ricorrente non contesta essere mancata) è prevista proprio per evitare che l’eccessiva confidenza con la macchina produca effetti gravemente lesivi dell’incolumità di chi vi è addetto e se fosse anche vera la ricostruzione del ricorrente non per questo verrebbe meno la natura colposa della sua condotta non essendo affatto imprevedibile che un lavoratore si avvicini eccessivamente agli organi motori della macchina”.

Circa il secondo motivo di ricorso i giudici lo hanno rigettato precisando che è onere del responsabile, “direttore di produzione”, chiedere di partecipare alle riunioni di discussione ed aggiornamento in tema di prevenzione delle macchine, necessaria ad evitare eventi infortunistici a danno dei lavoratori.

Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso la Corte ha spiegato che il potere di spesa in capo al responsabile è certo ed appurato, ma nel caso di specie la spesa atta a proteggere la macchina era di entità irrisoria, tale da non poter essere accolta come motivo di ricorso.

Fonti: Porreca.it – anfos.it